Legge 81 del 25 marzo 1993, ovvero la legge elettorale per comuni e province

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Come molti di voi avranno notato dal numero spropositato di manifesti elettorali presenti nelle città (a proposito, ma non sarà il caso di smetterla con questo spam elettorale?!?), oggi e domani non si voterà solo per il rinnovo del parlamento nazionale. Il dimissionario ministro dell’interno, Giuliano Amato, ha comunicato ufficialmente che il 13 e 14 aprile sarà “Election Day”, si voterà cioè per le elezioni politiche e per le amministrative comunali e provinciali.


Fa eccezione la Sicilia nella quale, in virtù dello statuto speciale, le amministrative 2008 non saranno svolte in contemporanea alle politiche. Il Governo Regionale della Sicilia non ha ancora deciso la data per le consultazioni locali. Oltre che per le politiche e le amministrative, si andrà alle urne per il rinnovo dei consigli regionali in Valle d’Aosta, in Friuli Venezia Giulia ed in Sicilia dopo le dimissioni del governatore Cuffaro.


La legge 81 del 25 marzo 1993 inserisce per la prima volta l’elezione a suffragio universale del sindaco e del presidente della provincia.


Tradotto, si vota il sindaco o presidente della provincia esprimendo direttamente la preferenza sul candidato scelto. A seconda poi della popolazione residente nel comune di appartenenza, ci troveremo di fronte ad un sistema maggioritario o proporzionale.


Nei comuni con meno di 15mila abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco infatti è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. E’ proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. in caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.


Nei comuni con più di 15mila abitanti invece il sistema adottato è, come detto, proporzionale. Ossia, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio e reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. E’ proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. in caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.


Per la provincia, la scheda per l’elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. Ciascun elettore può esprimere un unico voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando un segno sul relativo contrassegno. E’ proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Anche qui, ovviamente, sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Il meccanismo del ballottaggio è il medesimo delle elezioni comunali.


Fate attenzione e buon voto.

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